| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 27/12/1956 n. 1423Art. 28-33 [omissis] Art. 34 1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri. 3. I provvedimenti definitivi con i quali l’autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all’art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575. Art. 35 1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall’art. 24 della L. 13 settembre 1982 n. 646, il procedimento relativo all’applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l’applicazione della misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, ferma restando l’efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale. 2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente, si osservano le disposizioni di cui all’art. 23 bis della L. 13 settembre 1982 n. 646. Disposizioni per la gestione dei beni confiscati Art. 1 L’amministratore, nominato ai sensi dell’art. 2 sexies della L. 31 maggio 1965 n. 575, introdotto con l’art. 1 del D.L. 14 giugno 1989 n. 230, convertito nella L. 4 agosto 1989 n. 282, presenta, all’intendente di finanza competente per territorio, a seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull’attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo del sequestro cautela- re. Le somme anticipate dall’erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all’amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all’atto del- la confisca definitiva, devono essere versate dall’amministratore del sequestro al capitolo 3530 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di Grazia e Giustizia" dello stato di previsione dell’entrata. Ove l’amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni sequestrati. Art. 2 Ove la confisca concerna esclusivamente somme di denaro, l’amministratore deve curarne il versamento all’Ufficio del registro entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Parimenti l’amministratore deve versare all’Ufficio del registro il ricavato al netto delle spese sostenute, del recupero dei crediti e della vendita dei titoli e dei beni mobili confiscati, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, della L. 4 agosto 1989 n. 282, nonché le somme eccedenti l’effettiva necessità della gestione dei beni confiscati. Le somme suddette sono versate a cura dell’Ufficio del registro, al capo VII, capitolo 2319 -"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Finanze" dello stato di previsione dell’entrata. Art. 3 Per i quadri, le sculture e gli altri oggetti di notevole valore od interesse arti stico, storico e culturale, l’amministratore provvede alla vendita, previa autorizzazione dell’intendente di finanza, sentita la competente sopraintendenza, sempre che quest’ultima non ritenga che detti beni siano da acquisire al patrimonio dello Stato. Art. 4 L’amministratore può provvedere, in economia o a mezzo contratti stipulati a trattativa privata, previa autorizzazione dell’intendente di finanza qualora la spesa superi l’importo di dieci milioni, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. Art. 5 Ove l’oggetto della confisca sia un’azienda, l’amministratore, in attesa della destinazione della stessa ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della L. 4 agosto 1989 n. 282, provvede alla gestione sotto la direzione dell’intendente di finanza o di un suo delegato. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda vengono regolati dalle norme del Codice Civile. Art. 6 Per la gestione di beni confiscati, l’amministratore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 25 novembre 1971 n. 1041 ed al relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 11 luglio 1977 n. 689, nonché della disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 5 del presente decreto e di quelle di cui all’art. 8 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1989 n. 155. Art. 7 Il conto della gestione, predisposto dall’amministratore e approvato dall’intendente di finanza, deve essere reso, ai sensi dell’art. 9 della L. 25 novembre 1971 n. 1041, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze per il successivo invio alla Corte dei Conti, nei termini e con le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento citato all’art. 6 del presente e dal D.M. 14 dicembre 1977, pubblicato nella G.U. n. 13 del 13 gennaio 1978. La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre mesi della chiusura della gestione. Art. 8 Il compenso per l’amministratore nonché per i tecnici e per le altre persone, Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore dei beni sequestrati Art. 1 1. L’amministratore dei beni sequestrati nominato ai sensi dell’art. 2 sexies della L. 31 maggio 1965 n. 575, deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, e annotarvi tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione. Art. 2 1. L’amministratore sostiene le spese necessarie per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575, mediante il diretto utilizzo delle somme da lui apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura, senza provvedere al deposito di cui all’art. 3 del presente decreto; in tal caso egli deve annotare nel registro di cui all’art. 1 gli importi relativi, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate, e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull’amministrazione presentate al giudice delegato a norma del comma 2 dell’art. 2 septies della L. 31 maggio 1965 n. 575. 2. Il giudice delegato alla procedura può in ogni momento verificare l’osservanza degli adempimenti di dell’amministratore. cui al comma 1 da parte Art. 3 1. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore nella procedura che non vengono utilizzate per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati devono essere depositate senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni, presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da questo stabilite. 2. Il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni persona ad essa sottoposta, e vincolato all’ordine dell’ufficio; i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati solo in base a ordini di pagamento del giudice delegato. 3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto il tribunale può disporre la revoca dell’amministratore a norma del comma 3 dell’art. 2 septies della L. 31 maggio 1965 n. 575. Resta fermo l’obbligo dell’amministratore di provvedere al deposito, di corrispondere gli interessi legali sulla somma depositata dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 1 a quello di effettivo deposito, nonché di risarcire l’eventuale maggior danno. Art. 4 1. Il tribunale, quando concede acconti sul compenso finale a norma del comma 5 dell’art. 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575, può disporre che l’amministratore prelevi, in tutto o in parte, i relativi importi dalle somme riscosse o comunque apprese nel corso dell’amministrazione dei beni sequestrati, a condizione che non vi siano spese di gestione da sostenere, e comunque che non si determini pregiudizio all’amministrazione dei beni; si applicano le disposizioni dell’art. 2 del presente decreto. Art. 5 1. Dopo l’effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575, l’amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione. 2. Il rendiconto dell’amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o incompletezza il giudice delegato invita l’amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche. 3. Verificata la regolarità del conto, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l’udienza per la presentazione di eventuali osservazioni. 4. Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza è data immediata comunicazione all’interessato e al Ministero delle Finanze. 5. L’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. 6. Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell’art. 189 c.p.c., fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi. Art. 6 Le disposizioni dell’art. 5 del presente decreto si applicano in ogni caso di cessazione dell’amministratore dal suo ufficio nel corso o al termine della procedura. Art. 7 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. Decreto.Legislativo 08 agosto 1994 n. 490 - Disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994 n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. Art. 2 Ordinamento delle comunicazioni lett. a) dell’art. 1 comma 1, della L. 17 gennaio 1994 n. 47 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all’art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell’All. 1. 2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all’interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l’osservanza delle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|